Somministrazione farmaci a scuola

ART. 43 – Somministrazione dei farmaci

La somministrazione di farmaci non è di norma consentita, essendo necessario per essi il controllo medico. In caso di farmaci che richiedono una somministrazione temporanea il genitore con l’autorizzazione del Dirigente Scolastico o del referente di plesso può accedere  alla classe per il tempo necessario all’assunzione.

In casi particolari, se la diagnosi prescrive una terapia comprendente farmaci da assumere (salvavita), i docenti e/o il personale ausiliario possono provvedere alla somministrazione dei presidi terapeutici nell’arco temporale in cui l’alunno frequenta la scuola, limitatamente al proprio orario di servizio, dietro richiesta documentata dei genitori con indicazione scrupolosa dei farmaci e delle dosi da somministrare. In questo caso è necessario acquisire agli atti della scuola specifica autorizzazione rilasciata dai medici dell’ASL; gli stessi debbono indicare con precisione la sintomatologia che richiede la somministrazione del farmaco, le dosi, le modalità di somministrazione e di conservazione del medesimo.

Le indicazioni precise in merito al luogo in cui si trovano i farmaci necessari dovranno essere conservate nel registro di classe insieme al resto della documentazione.

dal Regolamento dell’Istituto Comprensivo di Cologno al Serio


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