Amministrazione Trasparente
Dlgs 33/2013 – Articolo 39 – Trasparenza dell’attività di pianificazione e governo del territorio
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano:
a) gli atti di governo del territorio, quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici, strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonché le loro varianti;
b) per ciascuno degli atti di cui alla lettera a) sono pubblicati, tempestivamente, gli schemi di provvedimento prima che siano portati all’approvazione; le delibere di adozione o approvazione; i relativi allegati tecnici.
2. La documentazione relativa a ciascun procedimento di presentazione e approvazione delle proposte di trasformazione urbanistica d’iniziativa privata o pubblica in variante allo strumento urbanistico generale comunque denominato vigente nonché delle proposte di trasformazione urbanistica d’iniziativa privata o pubblica in attuazione dello strumento urbanistico generale vigente che comportino premialità edificatorie a fronte dell’impegno dei privati alla realizzazione di opere di urbanizzazione extra oneri o della cessione di aree o volumetrie per finalità di pubblico interesse è pubblicata in una sezione apposita nel sito del comune interessato, continuamente aggiornata.
3. La pubblicità degli atti di cui al comma 1, lettera a), è condizione per l’acquisizione dell’efficacia degli atti stessi.
4. Restano ferme le discipline di dettaglio previste dalla vigente legislazione statale e regionale.
La presente sezione non è applicabile alle istituzioni scolastiche. L’art. 39 del D.Lgs. 33/2013 riguarda la pubblicazione di piani territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici e strumenti urbanistici generali e attuativi, vale a dire atti propri degli enti titolari di funzioni di pianificazione e governo del territorio. Le scuole statali non sono titolari di tali funzioni e non adottano né approvano alcuno degli strumenti di pianificazione territoriale cui la norma fa riferimento. L’obbligo di pubblicazione previsto dall’art. 39 è pertanto strutturalmente incompatibile con la natura e le competenze istituzionali delle istituzioni scolastiche.





